Consiglio direttivo e Statuto

Il marchio ExpoPhoto è nato nel 2015 come “cappello” per alcuni progetti legati al mondo della fotografia e della cultura attraverso organizzati da Alessandra Salimbene e Claudio Brufola, coronati dalla realizzazione del padiglione italiano durante l’edizione del 2015 del Festival Internazionale di Lishui (Cina), con oltre 400 fotografie di autori italiani in mostra.

Nel 2017 ExpoPhoto si è costuita in Associazione, regolarmente registrata, con sede a Roma.

I soci fondatori di ExpoPhoto e membri del consiglio direttivo sono:

  • Alessandra Salimbene
    (Presidente)
  • Claudio Brufola
    (Segretario)
  • Rocco de Ciantis
    (tesoriere)
  • Francesco Ciccotti
    (Consigliere)
  • Renato Santicchia
    (Consigliere)

Lo statuto dell’associazione

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione

E’ costituita un’Associazione senza scopo di lucro denominata: EXPOPHOTO.
La sua struttura è fondata sulla democraticità. E’ vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché patrimonio, fondi o riserve, anche in modo indiretto.

Articolo 2 – Sede

L’Associazione ha sede in Via dei Frassini 35/B 00172 Roma
L’Associazione può istituire ulteriori sedi o uffici in Italia e all’estero.

Articolo 3 – Scopo

L’Associazione ha lo scopo di promuovere la fotografia  come linguaggio e mezzo universale di comunicazione ed opera per la sua diffusione come contributo all’integrazione ed al reciproco riconoscimento delle diverse culture nei vari paesi del mondo.
Attraverso la realizzazione mirata di iniziative a carattere formativo, culturale ed associativo, L’Associazione promuove la crescita culturale e professionale della categoria dei fotografi.
Per il conseguimento dello scopo sociale, L’Associazione potrà svolgere azioni di ricerca, studio, formazione, informazione, documentazione e consulenza in genere a favore dei soci nei modi e termini che gli organi dell’Associazione stabiliranno con appositi regolamenti, nonché mediante la messa a loro disposizione di servizi logistici e strumentali.
Nell’ambito del perseguimento degli scopi statutari, L’Associazione cercherà la collaborazione di altre Associazioni, pubbliche o private.
L’Associazione potrà compiere qualsiasi operazione di carattere patrimoniale o finanziario (compresi acquisti e ristrutturazioni di immobili, richiesta finanziamenti, prestazione di garanzie reali o personali) necessari per il conseguimento degli scopi sociali.

Articolo 4 – Soci

Possono far parte dell’associazione le persone fisiche e le persone giuridiche e altri soggetti che condividono le finalità generali dell’associazione e si impegnano al rispetto dello statuto vigente.
Tutti i soci hanno medesimi diritti ed obblighi rispetto all’associazione.
I soci hanno diritto di voto in assemblea, diritto di essere informati sulla vita e sulle deliberazioni dell’associazione.
L’adesione quale socio ordinario è annuale e si intende rinnovata di anno in anno, salvo espressa disdetta, comunicata ai sensi del successivo articolo 9.

Articolo 5 – Procedura per l’ammissione a socio

Coloro i quali intendano divenire soci devono presentare per iscritto domanda al consiglio direttivo che delibera insindacabilmente in merito all’ammissione sulla base di una valutazione discrezionale delle finalità statutarie e dei requisiti professionali e morali del richiedente.
Le deliberazioni adottate circa l’ammissione vengono comunicate al richiedente. La presentazione della domanda di ammissione, che deve essere firmata dal singolo richiedente ovvero dal legale rappresentante dell’ente richiedente, previa regolare delibera dell’organo competente, comporta ‘accettazione integrale ed incondizionata, da parte del richiedente, del presente Statuto. L’ammissione diviene operante solo a seguito del pagamento dell’ammontare della quota sociale per l’esercizio finanziario in corso.

Articolo 6 – Quote sociali

Il consiglio direttivo stabilisce annualmente le quote che i soci debbono versare.

Articolo 7 – Doveri dei soci

Gli Associati sono tenuti:
a) A diffondere la conoscenza dell’Associazione;
b) A collaborare per il conseguimento degli scopi sociali;
c) A dare esecuzione alle delibere assunte validamente dagli organi sociali;
d) A versare entro il 31 gennaio di ogni anno la quota associativa stabilita per l’esercizio finanziario in corso;
e) A fornire ed aggiornare i propri dati di recapito, quali indirizzo postale, numero di telefono  ed indirizzo di posta elettronica.

Articolo 8 – Diritto dei soci

Gli Associati, purchè in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto a:
a) Intervenire all’Assemblea, in conformità alle norme di cui all’articolo 13 e seguenti;
b) Nominare gli organi sociali;
c) Partecipare alle iniziative e manifestazioni, corsi di formazione e qualificazione professionale promosse dall’Associazione, ottenere le pubblicazioni edite a cura della stessa, nonché i servizi di assistenza e consulenza per la partecipazione a mostre, progetti o iniziative da chiunque promosse alle condizioni fissate dal consiglio direttivo.

Articolo 9 – Recesso dei soci

La qualifica di Socio non è trasferibile.
Il recesso è comunicato dal socio che intende sciogliere il rapporto associativo, per iscritto al consiglio direttivo.
L’adesione all’associazione è annuale e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo comunicazione di recesso notificata per iscritto, con obbligo di versare la quota associativa per l’anno in corso.

Articolo 10 – Decadenza dei soci

Il consiglio direttivo può dichiarare la decadenza dei soci che non siano in regola con il pagamento delle quote sociali, fermo restando l’obbligo di pagamento di quanto dovuto fino alla dichiarazione di decadenza. Salvo in ogni caso l’obbligo di versare la quota associativa relativa all’esercizio in corso al momento della dichiarazione di decadenza.
Il provvedimento di decadenza viene comunicato per iscritto ai soci interessati mediante  e-mail.

Articolo 11 – Espulsione dei soci

A carico del socio che abbia gravemente violato gli obblighi derivanti dal presente statuto, ovvero abbia disatteso le delibere degli organi statutari , ovvero svolga attività in contrasto con le finalità ed i compiti dell’Associazione, può essere deliberato il provvedimento di espulsione.

Articolo 12 – Organi

Sono organi dell’Associazione:
a) Il Presidente;
b) L’Assemblea dei soci;
c) Il Consiglio Direttivo.
Articolo 13 – Assemblea

Hanno diritto di partecipare all’assemblea e hanno diritto di voto tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci hanno diritto di voto su tutte le questioni di competenza dell’assemblea, senza limitazione alcuna.
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per approvare il bilancio consuntivo.
Le convocazioni dell’Assemblea devono essere comunicate per iscritto, per e-mail, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo, facendo fede la data di trasmissione della convocazione.
Nell’avviso di convocazione dovrà essere indicato:
a) Il giorno, l’ora e il luogo della convocazione;
b) L’ordine del giorno.
L’assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell’Associazione.
Il socio non ha diritto di farsi rappresentare in assemblea a mezzo delega.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolare costituzione dell’Assemblea dei soci.
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione – da tenersi almeno un giorno dopo la prima – qualunque sia il numero dei soci interventi.
L’Assemblea ordinaria dei soci delibera validamente a maggioranza dei votanti.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione – da tenersi almeno un giorno dopo la prima – quando sia presente almeno un terzo dei soci aventi diritto.
L’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Articolo 14 – Attribuzioni dell’Assemblea

Spetta all’Assemblea ordinaria dei soci:
a) La nomina degli altri organi associativi
b) Approvare entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il bilancio consuntivo dell’anno precedente.
c) Definire gli indirizzi generali dell’Associazione;

Articolo 15 – Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è l’organo amministrativo ed operativo dell’associazione ed è composta da un numero variabile di membri: da cinque a sette. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 16 – Compiti del consiglio direttivo

Spetta al Consiglio:
a) la nomina del presidente
b) la nomina dei consiglieri
c) amministrare l’Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazione alcuna, se non per quanto attiene ai compiti dell’assemblea , anche per quanto attiene ad acquisti di beni mobili ed immobili, richiesta di finanziamenti, rilascio di garanzie fideiussorie e quant’altro attenga alla gestione dell’Associazione;
d) predisporre i bilanci consuntivi da sottoporre all’Assemblea almeno trenta giorni prima della data fissata per l’adunanza;
e) determinare le quote associative annuali;
f) decidere sulle domande di ammissione dei soci;
g) predisporre l’ordine del giorno per le Assemblee e deliberare le relative convocazioni
Il Consiglio si riunisce almeno una volta l’anno.
Il Consiglio è convocato per iscritto, a mezzo  e-mail, almeno cinque giorni prima della data in cui si deve tenere la riunione.

Nella convocazione deve essere indicato l’ordine del giorno e l’ora della convocazione.
In caso di necessità, i componenti del Consiglio possono partecipare alla riunione anche tramite video o audio conferenza.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Articolo 17 – Presidente

Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell’Associazione anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio, adempie alle funzioni a lui delegate dal Consiglio stesso, presiede l’Assemblea. Il Presidente vigila sul regolare andamento dell’Associazione.

Articolo 18– Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 19 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio che residua dopo aver pagato le passività.
Il Patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad enti pubblici o privati con finalità analoghe a quelle dell’Associazione.

Articolo 20 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme stabilite dal codice civile.